SCIOPERO: 8 MARZO 2019, NORME TECNICHE SCIOPERO COMPARTO FERROVIARIO DALLE 00 ALLE 21

NORME TECNICHE SCIOPERO Nazionale Ferroviario Merci, Viaggiatori e Infrastruttura. Circolazione: dalle ore 0.00 alle ore 21.00 del 8.3.2019. Non circolazione: dalle 0.00 alle ore 23.59 del 8.3.2019
Tutti i dipendenti appartenenti alle imprese ferroviarie in indirizzo delle dichiarazioni e rientranti nelle norme valutate idonee con Delibera n.45-9.1 del 3 febbraio 2000, integrata dagli accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001, valutati idonei dalle Delibere n.101 del 13.09.2001 e n.149 del 29.11.2001, partecipano allo sciopero con le modalità che seguono. Tali norme tecniche sono elaborate tenuto conto dell’indicazione immediata della Commissione di Garanzia prot.3107/GEN del 19.2.2019. 1.1 Uffici – Impianti Fissi (ovvero prestazione unica giornaliera) e turnisti di lavorazioni senza vincolo strumentale alla circolazione dei treni si astengono dalle ore 0.00 alle ore 23.59 del 8.3.2019: • Uffici e lavorazioni 5 giorni su 7 • Officine di non immissione treni alla circolazione (OGR, OML, OMV), Magazzini e Collaudi; • Manutenzione Infrastrutture: Tronchi, LAV, IE, Reparti Lavori, Zone, esclusi reperibili, per i quali valgono le norme previste dal successivo punto 2.5; • Lavoratori degli Impianti Fissi (Stazioni, ex Depositi PdC e PdA, ecc.) che operano normalmente su turni settimanali (segreterie, magazzini, capi impianto, istruttori di linea, ecc.), Reparti Territoriali, Poli Amministrativi; • Scuole professionali; • Uffici di Protezione Aziendale; • Turnisti che erogano prestazioni non indispensabili alla circolazione treni (Biglietterie, Protezione aziendale, Controllori Viaggianti, Istruttori, ecc.); • Verifica, Manovra, Uffici Materiale Rotabile, etc, se lavorazioni in ambito di scali o officine di manutenzione che non immettono treni alla circolazione. 1.2 Gli addetti alla circolazione e turnisti di lavorazioni con vincolo strumentale alla circolazione treni si astengono dalle ore 0.00 alle ore 21.00 del 8.3.19: • Personale delle stazioni, della circolazione e manovra (Regolatori della Circolazione Deviatori, appositi incaricati, ecc.); • Personale di Bordo, Personale di Macchina, Tecnici Polifunzionali Treno; • Capi Deposito, Capi Personale Viaggiante; • Verifica, Manovra, Uffici Materiale Rotabile, etc, se in lavorazione di esercizio; • Uffici Informazione e Call Center, Uffici Assistenza e Accoglienza; • Officine di immissione treni alla circolazione (IMC, DL) e reperibili; • Turnisti in genere che erogano prestazioni indispensabili alla circolazione treni. Le norme per il personale addetto alla circolazione treni “comandato” ai servizi minimi sono specificate nel successivo punto 2.3. 2 Norme Generali L’adesione alla protesta è costituita dall’assenza sul posto di lavoro come disciplinata di seguito, non occorre nessuna comunicazione ulteriore, salvo i casi di obbligo (es. personale comandato a garanzia dei servizi minimi che intende manifestare la propria adesione allo sciopero) o facoltà laddove altrimenti l’adesione non si evincerebbe (es. intacco sciopero nei soli tempi accessori o fine turno nell’ora di cuscinetto). E’ vietata alle aziende ogni indagine conoscitiva preventiva circa le intenzioni dei lavoratori di aderire alla protesta. 2.1. Treni garantiti (servizi minimi) Sono garantiti da origine a destino i treni a Lunga Percorrenza pubblicizzati dai canali aziendali ufficiali se frutto di accordo di settore (es. nell’apposito quadro dell’Orario Ufficiale FSI) e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero. Per il Trasporto Regionale sono da garantire i treni nelle fasce 6-9 e 18-21. Per il Trasporto Merci del gruppo FSI (disciplina dall’accordo del 23.11.1999) non vi sono treni da garantire. Per il Trasporto Merci nelle aziende non-FSI sono da garantire i servizi minimi secondo l’art.10 della Regolamentazione Provvisoria: in assenza di lista convenuta di treni, rimane eventualmente a carico delle aziende dare conto, alla Commissione di Garanzia e ai soggetti proclamanti e prima dell’inizio dell’astensione, dei treni con tali requisiti programmati prima della proclamazione. In ogni caso i treni garantiti sono elencati per numerazione. 2.2. Treni in corso di viaggio Oltre ai servizi minimi di cui al precedente punto 2.1 vanno garantiti tutti i treni di viaggiatori che, con orario di partenza anteriore all’inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un’ora dall’inizio dello sciopero stesso. I treni che abbiano l’arrivo a destino successivamente ad un’ora dall’inizio dello sciopero e non rientrino nell’elenco di quelli garantiti di cui al punto 2.1 saranno soppressi o potranno essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori, entro l’inizio dello sciopero. Più precisamente il personale comandato o in servizio ai treni viaggiatori si atterrà alle seguenti norme: L’orario di partenza prescritto è anteriore alle ore 23.00 (comprese) del del 7.3.19, il treno dovrà essere effettuato dal personale comandato osservando le seguenti indicazioni: • Se l’orario prescritto d’arrivo a destinazione finale è previsto entro le 1.00 (comprese) del 8.3.19 sarà condotto dal personale in servizio; • Se l’orario prescritto di arrivo a destinazione finale è previsto oltre le ore 1.00 (qualora non sia stato soppresso in programmazione secondo le norme applicative della Legge 146/90 dalle Società), il personale mobile per evitare spiombature dei segnali manifesterà l’intenzione di aderire allo sciopero dalle ore 0.00 emettendo M40 al Regolatore della Circolazione affinché il convoglio sia ricoverato per tempo in stazione dotata di binari di precedenza e dove gli eventuali viaggiatori possano trovare ausilio. L’orario di partenza prescritto è tra le ore 23.00 e 23.59 del 7.3.19: • Se l’orario prescritto di arrivo a destinazione finale è previsto entro delle 1.00 (comprese) del 8.3.19 sarà condotto dal personale in servizio; • Se l’orario prescritto di arrivo a destinazione finale è previsto oltre le 1.00 del 8.3.19 il treno non ha i requisiti per essere effettuato ed il personale, pur a lavoro fino all’inizio dell’astensione, non è tenuto all’effettuazione. Eventuali ritardi di esercizio che comportassero un’alterazione sensibile degli orari potranno essere trattati specificamente con richiesta aziendale alle OOSS proclamanti, al fine di predisporre tutti gli accorgimenti nelle garanzie di legge, fermo restando che oltre l’ora di “cuscinetto” il personale è in sciopero. 2.3. Personale comandato e sostituzioni (ai servizi indispensabili): L’azienda effettuerà i comandi in relazione ad accordi ed erogazioni minime di prestazioni indispensabili (regolamentazione provvisoria); i servizi minimi consistono nella circolazione treni e lavorazioni ad essa strumentali (Circolazione, Equipaggi PdM e PdB, Manovra, Verifica, Assistenza ai viaggiatori, etc) come descritti al punto 2.1. I comandi vengono disposti dalle Società e consegnati al personale interessato con comunicazioni scritte complete, esplicite e individualmente dirette. Il personale comandato alla garanzia dei servizi minimi indispensabili dovrà essere inoltre inserito in appositi elenchi nominativi opportunamente esposti negli impianti sedi di lavoro con adeguato anticipo e con l’indicazione completa del turno assegnato. I comandi per l’effettuazione dei treni garantiti devono essere completi dell’ora di inizio e termine prestazione, nonché delle eventuali modalità per recarsi fuori sede (a garantire un servizio essenziale) e/o per rientrare alla propria sede (dopo la garanzia del servizio essenziale). Nel turno comandato sono infatti da eseguire solo le lavorazioni inerenti le numerazioni dei treni come servizi essenziali. Le Società possono, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e hanno facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni impianti e/o linee) in conformità ai programmi di circolazione, nonché di sostituire il personale comandato. Nella considerazione che la comunicazione del comando precede la cognizione dell’adesione o meno del personale allo sciopero, il personale che sia comandato ai servizi minimi ha l’obbligo di far conoscere, ad inizio della prestazione e non prima, la sua adesione o meno all’agitazione. Nel caso non esprima la volontà di aderire all’agitazione sarà considerato presente a tutti gli effetti. Ove manifesti invece tale volontà, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all’effettuazione dei servizi garantiti e sarà considerato contemporaneamente in prestazione lavorativa resa e scioperante. Sarà cura aziendale predisporre orari e mezzi degli spostamenti di detto personale affinché rientri in sede dopo garanzia del servizio, oppure giunga alla località di inizio di garanzia del servizio, all’interno della prestazione di turno assegnata. Allo stesso modo sarà cura aziendale predisporre i mezzi e i tempi per il rientro in sede lavorativa del personale che garantisce l’arrivo dei treni entro l’ora di cuscinetto autolimitando la propria astensione ai sensi del punto 2.2. In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, dovrà essere sostituito prioritariamente con altro personale non scioperante, ove possibile. Solo ad
eventuale sostituzione avvenuta sarà libero. Il personale non espressamente comandato dalla Società non è tenuto a presentarsi in servizio durante la fascia di astensione; qualora invece si presenti, è considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l’intera completa prestazione lavorativa nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza o, per turni non rotativi, nell’ambito della stessa giurisdizione territoriale e/o
operativa. Non è consentito effettuare comandi per garantire servizi al di fuori di quelli previsti nel
precedente punto 2.1. 2.4. Consegna chiavi: I dipendenti che hanno in consegna chiavi (materiale rotabile, merci, valori, locali, ecc.) prima di allontanarsi dal lavoro provvederanno alla consegna di quanto loro affidato all’Autorità ferroviaria eventualmente presente oppure, in mancanza di questa, alla Polfer. In caso
di assenza anche della Polfer i dipendenti consegneranno le chiavi alla persona che sarà preventivamente incaricata dalle rispettive Società. Qualora la consegna delle chiavi non potesse avvenire in loco, nel comunicare la disabilitazione e l’impresenziamento dell’Impianto alle persone di cui sopra, atto che esonererà da ogni responsabilità, verrà indicato anche dove sono reperibili le chiavi in busta sigillata.
2.5. Turni di reperibilità Tutti i turni di reperibilità dei settori della circolazione treni interessati allo sciopero sono sospesi dalle ore 0.00 alle ore 21.00 del 8.3.2019. I turni di reperibilità inerenti lavorazioni non strumentali alla circolazione treni sono sospesi dalle 0.00 alle 23.59 del 8.3.2019. Per gli impianti di manutenzione (IE – Lavori – TE – TLC) i turni sono sospesi durante lo sciopero escluso il caso di chiamata per intervento atto al ripristino di irregolarità della circolazione dei treni provocato da guasto improvviso e da cui possano derivare effetti sulla sicurezza della circolazione. Analogamente sono sospesi durante lo sciopero i turni del personale addetto ai carri soccorso, escluso il caso di chiamata per ripristino della circolazione treni che ne necessiti l’intervento. 2.6 Termine dello sciopero, ripresa della circolazione Al fine del celere ripristino della regolarità della circolazione al termine dell’astensione (ore 21.00 del 8.3.19), le aziende predisporranno opportune programmazioni (utilizzo disponibilità), lavorazioni con personale non scioperante, procedure di cessazione all’inizio dell’astensione e turni del materiale rotabile (soppressioni, limitazioni, sostituzioni, utilizzo scorte, ritardi programmati e pubblicizzati ed eventuali spostamenti di vuoti con personale non scioperante). In ogni caso non è ammesso anticipare l’orario di presentazione del personale scioperante a prima del termine dell’astensione, fuori dei casi al punto 2.1
3 NORME PARTICOLARI 3.1. STAZIONI, DC, DCO, DU, DM Tali lavorazioni scioperano nella fascia tra le 0.00 e le 21.00 del 8.3.19. Prima di abbandonare il servizio, i Dirigenti Movimento dovranno notificare la disabilitazione dell’impianto con le procedure previste ex art. 25 comma 10 R.C.T. (rientrando lo sciopero nella casistica della disabilitazione accidentale); predisporre l’itinerario per il corretto tracciato e disporre l’impianto in regime di disabilitazione o di impresenziamento. I DM addetti alle cabine dei grandi impianti, prima di abbandonare il servizio, predisporranno gli itinerari di transito come previsto dalle norme
dell’impianto, effettueranno la sua disabilitazione e dirameranno gli appositi fonogrammi nei modi

regolamentari previsti. Non occorre il bloccaggio dei deviatoi con fermascambi a morsa e distanziatori; per i posti aventi in consegna PL automatici, secondo le disposizioni di RFI, non occorre il bloccaggio di apertura. I DC, i DCO e i DU devono adoperarsi per ricevere tempestivamente i fonogrammi della linea e, prima di lasciare il servizio, devono scrivere le consegne come se ci fosse il subentrante. 3.2. P.L. Gli addetti ai P.L. scioperano dalle 0.00 alle 21.00 del del 8.3.19 e prima di lasciare il servizio, dopo il transito dell’ultimo treno, devono assolvere alla prescrizione di fare il fonogramma di “disabilitazione per sciopero” alle due stazioni limitrofe, ricevendone conferma da parte degli stessi con numero di protocollo. Ricevuto l’ ”inteso”, all’ora fissata per l’inizio dello sciopero o, comunque, non oltre il transito dell’ultimo treno, abbandoneranno il posto di lavoro lasciando le sbarre aperte. I passaggi a livello con semibarriere automatiche, secondo le disposizioni RFI, non dovranno essere bloccati in apertura. 3.3 Personale Mobile (equipaggi, PdM, PdB, TP) Per i treni in corso di viaggio alle ore 0.00 del 8.3.19 valgono le norme previste al precedente punto 2.2, mentre per i treni garantiti si fa riferimento a quanto previsto al precedente punto 2.1 e alle relative modalità di comando di cui al punto 2.3. Al termine della protesta (ore 21.00 del 8.3.19), gli agenti appartenenti al personale mobile, qualora il turno originariamente assegnato preveda la loro presenza in servizio, dovranno presentarsi nella propria sede lavorativa per completare la prestazione programmata. Nel caso di prestazione che inizia prima dello sciopero e continua oltre il termine, al momento della ripresa della circolazione il personale si presenterà di regola nel proprio impianto di appartenenza, oppure in alternativa, se impossibilitato al rientro, nella più vicina località in cui poter essere riutilizzato. La durata dello sciopero concorre al raggiungimento del limite massimo della prestazione giornaliera per l’abbandono del servizio, mentre ai fini del pagamento delle prestazioni straordinarie viene computata la prestazione effettivamente svolta. In tutti gli altri casi il personale si presenterà presso la propria sede lavorativa all’inizio della successiva prestazione programmata. Il personale in posizione di disponibilità sarà utilizzabile dopo lo sciopero in seguito alla fruizione del riposo giornaliero o settimanale spettante. Gli agenti appartenenti al personale mobile sono esonerati dall’effettuare i tempi medi ed accessori se cadenti nell’ora di cuscinetto prima e dopo l’inizio dello sciopero. 3.4 Riserva, Riserva Presenziata, Tradotte, Manovre e Traghettamenti. Il personale in servizio ai servizi di riserva, riserva presenziata, tradotta, manovra e traghettamento interromperà la propria prestazione lavorativa a partire dalle ore 0.00 del 8.3.19, salvo le eccezioni per cui esista un comando tramite l’emissione di M40 in relazione al punto 2. 3.5 Biglietterie Il personale addetto ai servizi di vendita si asterrà dal lavoro dalle 0.00 alle 23.59 del 8.3.19. L’abbandono del servizio avrà luogo secondo le modalità normalmente seguite in occasione del cambio turno o chiusura dell’Impianto. L’attività commerciale non è compresa fra i servizi indispensabili (lavorazioni strumentali alla circolazione treni) pertanto il personale sciopera e non hanno luogo i comandi aziendali. Qualora in impianti privi di uffici/sportelli dedicati di informazione, accoglienza e assistenza tale attività sia quotidianamente svolta -con specifica dei turni e qualifiche- dagli sportelli di biglietteria e detto personale venga comandato ai servizi minimi di tale esclusiva attività (secondo il successivo par.3.6), esso ha facoltà di chiedere la sostituzione e in ogni caso si asterrà dal servizio di vendita dichiarando la propria adesione allo sciopero. 3.6 Informazioni, Assistenza e Accoglienza I servizi minimi garantiti dal personale di Assistenza/Informazioni, come previsto dall’accordo del 23.11.1999 al punto 4.3.3, consistono nell’assicurare esclusivamente l’informazione e l’assistenza alla clientela, pertanto sono escluse le attività residuali riguardanti altri servizi commerciali (vendita, cambi prenotazione, etc). Il personale addetto all’Informazione e all’Assistenza e Accoglienza della clientela si asterrà dal lavoro dalle ore 0.00 alle ore 21.00 del 8.3.19 eccezion fatta per quello comandato. 3.7 Protezione Aziendale L’attività di Protezione Aziendale, come le sorveglianze ai varchi e ai beni societari, non prevedono servizi essenziali da garantire in caso di sciopero. Non hanno pertanto luogo comandi aziendali ed il personale si astiene dal lavoro dalle ore 0.00 alle ore 23.59 del 8.3.2019. 3.8 Cantieri notturni (RFI) Il personale si astiene dal lavoro dalle 0.00 alle 23.59 del 8.3.19. Se la lavorazione del cantiere implicava l’interruzione della circolazione per il tempo di intervento, prima dello sciopero il personale predisporrà la propria specifica lavorazione in modo tale da non costituire intralcio alla riattivazione della circolazione. 3.9 Manutenzione Il personale addetto ad attività di Manutenzione Infrastruttura e di Manutenzione Rotabili (compresi i locomotori) si astiene dal lavoro dalle 0.00 alle 23.59 se impiegato in prestazione unica giornaliera o adibito a lavorazioni su turni non strumentali alla circolazione treni (es. OGR, TE, cantieri). Qualora svolga lavorazione su turni con nesso di strumentalità alla circolazione treni (es. IMC, DL o comunque impianti di immissione treni all’immediata circolazione) sciopera secondo la fascia dalle ore 0.00 alle ore 21.00 del 8.3.19, salvo gli eventuali comandi previsti al punt 2.3. Se detto personale è inserito in turni di reperibilità, sciopera secondo le modalità previste al punto 2.5. 3.10 Presenziamento dei posti Pilota di Telecomando TE e D.O.T.E. La designazione degli agenti da impegnare per il presenziamento avviene secondo il turno di servizio. Il numero degli agenti da designare per ciascun turno di presenziamento è fissato dagli accordi territoriali in tema di servizi minimi (ove sottoscritti) o in due unità dovendo essere assicurati i soli interventi per motivi di sicurezza. Dovendo garantire solo la sicurezza, come dal vigente accordo sui servizi minimi, il personale presenziante ha unicamente l’obbligo di togliere  tensione in caso di pericolo segnalato sia dalle apparecchiature di allarme e protezione che dal personale ferroviario o da terzi. Il presenziamento è effettuato unicamente per garantire la sicurezza delle persone e tutelare l’integrità degli impianti e, pertanto, le Società non porranno in essere iniziative, non concordate preventivamente con i proclamanti, tese ad attuare interventi lavorativi durante il periodo dello
sciopero. 3.11 Navi traghetto. Sono garantiti i servizi minimi previsti dagli accordi in materia del 23.1l.1999 succ. e, a tale scopo, le strutture sindacali territoriali interessate concorderanno con le Società le navi di comandata. Messina Lo sciopero per il personale navigante avrà durata dalle ore 0.00 alle ore 21.00 del 8.3.19 con le seguenti modalità: • Il personale in servizio di primo, secondo e terzo turno, non espressamente comandato, che non si presenterà a bordo nave, sarà considerato scioperante; • Alle navi dovrà essere garantito il rientro a Messina (sede di armamento) per l’avvicendamento degli equipaggi; • Dopo tale rientro non saranno effettuate manovre di cambio approdo o di ormeggio in banchina, né altro tipo di operazioni commerciali o di servizio; • Sarà garantito lo sbarco del carico solo se imbarcato prima dell’inizio dello sciopero; • Non potrà essere consentito il mantenimento del carico a bordo durante la protesta, poiché il personale di sicurezza nave non può garantire la sorveglianza del carico o il suo scarico in situazione di emergenza; • Sarà garantita la sicurezza nave con il personale non scioperante e, solo in assenza di questo,
con personale scioperante; • Il nucleo di personale per la sicurezza nave concordato con l’Autorità Marittima è il seguente: 1 Com. te o Uff. Nav. – l nostromo o marinaio – 2 marinai – l Direttore di Macchina – l Uff.le di
macchina – l motorista -1 elettricista; • Il nucleo di personale per la sicurezza nave per i mezzi veloci è composto da: l Com.te – l Dir. Macch. – l marinaio – l motorista. Civitavecchia Lo sciopero del personale avrà durata dalle ore 0.00 alle ore 21.00 del 8.3.19. 3.12 Manovra e Verifica. In analogia al par. 3.9 il personale partecipa all’astensione dalle 0.00 alle 21.00 del 8.3.19 se impiegato in esercizio, oppure dalle 0.00 alle 23.59 se impiegato presso parchi/impianti che non immettono treni alla circolazione. Nel primo caso, laddove siano effettuati i comandi a garanzia dei servizi essenziali (secondo fascia/numerazione) come da par 2.3, il personale non è tenuto ad eseguire lavorazioni sugli altri treni. Il personale inserito in posizione di reperibilità sciopera allo stesso modo secondo l’inerenza della propria specifica lavorazione.

Roma, 1 marzo 2019
per CUB Trasporti, Antonio Amoroso

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