L’accordo sulla rappresentanza

IL VERGOGNOSO ACCORDO SULLA RAPPRESENTANZA SINDACALE
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CUB TRASPORTI: LA LORO RAPPRESENTATIVITA

Il 31 Maggio 2013 le Organizzazioni Sindacali Confederali CGIL, CISL e UIL insieme a Confindustria hanno firmato un accordo sulla rappresentanza, che segue e sviluppa il precedente del Giugno 2011; l’effetto è di assestare un duro colpo alla democrazia sindacale sui luoghi di lavoro, decretando di fatto: un fortissimo ridimensionamento delle possibilità legali per il conflitto sindacale e sociale, una rappresentatività possibile solo per chi si assoggetta al suddetto accordo (con tutto il carico nefasto che vedremo), la costituzione di RSU blindate e completamente sotto controllo delle stesse OO.SS.

Nella prima parte viene introdotta la cosiddetta “MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA’”, uno dei colpi inferti che, insieme alle regole per l’elezione delle RSU, estromette dalla rappresentanza tutti coloro che non lo sottoscrivono:

Come definito al punto 1 dell’accordo 28 giugno 2011, la certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai fini della contrattazione collettiva di categoria, assume i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e lavoratori e i consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU.

Il numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall’INPS, tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens), predisposta a seguito di convenzione fra Inps e le parti stipulanti il presente accordo. L’INPS, una volta elaborato il dato di rappresentatività relativo ad ogni organizzazione sindacale per ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza, lo trasmetterà al CNEL.

Il punto palesemente discriminante di questa regola è che, come ormai tutti sanno, le deleghe relative ai contributi sindacali sono nella maggior parte dei luoghi di lavoro riservate ai firmatari dei contratti per boicottaggio aziendale in favore dei propri interlocutori privilegiati: nonostante il diritto alla delega (cessione del credito) sia sancito per legge, nei confronti dei Sindacati di Base tale diritto viene rifiutato con pretesti. In questo modo, con l’Accordo, chi è tenuto fuori dal meccanismo delle deleghe non ottiene la certificazione e conseguentemente non può partecipare alle trattative. Inoltre, come fatto notare da più parti, nella certificazione stessa vengono coinvolti enti pubblici quali INPS e CNEL che vengono retribuiti con i soldi di tutti, anche di chi è estromesso dal meccanismo delle deleghe. In soldoni: la rappresentatività viene misurata dalle deleghe certificate ma ad alcuni soggetti sindacali (non firmatari evidentemente) non vengono riconosciute le deleghe e quindi la loro rappresentatività viene azzerata alla radice.

Nella stessa prima parte dell’Accordo si regolamentano le elezioni delle RSU, e qui si assesta il colpo decisivo alla possibilità di una libera rappresentanza:

Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa. Lo stesso criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata la misurazione. Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola organizzazione sindacale.

Praticamente, oltre ad impedire la misurazione della rappresentatività ad alcuni sindacati con la regola delle deleghe che a loro non vengono riconosciute, si passa ad una seconda discriminazione: i voti legittimamente raccolti, e gli eventuali rappresentanti eletti, da tutti quei sindacati o liste che non hanno firmato l’accordo in questione non sono validi. Sembra evidente che chi (confederali) vede la propria rappresentatività scemare anno dopo anno, in conseguenza di politiche sindacali sempre più votate all’eliminazione dei diritti dei lavoratori e all’ottenimento della massima flessibilità, tenta da un lato di garantirsi la presenza di paravento negli organismi rappresentativi di base e dall’altro cerca di estromettere tutte quelle voci di dissenso che si oppongono a tali politiche. Diventano ridicoli a questo punto gli autoelogi che CGIL, CISL e UIL si rivolgono per aver abolito la quota del 33%, che per 20 anni (proprio così, venti anni 1993-2013) vergognosamente si sono riservati a prescindere dall’esito delle elezioni RSU, vista la totale esclusione che viene riservata alle organizzazioni di base da parte dell’intesa: rinuncio al 33% ma a ti do la possibilità dello 0%.

Non è finita, con diabolica accortezza, dopo aver neutralizzato la minaccia esterna del consolidamento del sindacalismo alternativo, si premuniscono contro la probabile insorgenza del dissenso interno: si aggiunge ai due punti precedenti la grave clausola sul cambio di appartenenza sindacale, che mira a colpire quei delegati che, con il progredire delle politiche di austerità imposte nei luoghi di lavoro, decidono autonomamente di lasciare un sindacato in quanto non vi si riconoscono più o vengono “invitati” a farlo per le loro posizioni di frizione con le segreterie:

Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

dove è evidente l’avocazione del consenso espresso nelle votazioni verso l’organizzazione (la segreteria), scippandolo alle persone elette nei luoghi di lavoro. Quale delegato RSU si scosterebbe più dalla linea calata dall’alto? Questo è dunque il porcellum sindacale, la blindatura delle elezioni, dove la scelta è solo formalmente libera e democratica, ma di fatto imposta dalle Organizzazioni Sindacali. I non eletti, la nomenklatura, i non presenti suoi luoghi di lavoro, che pretendono di plasmare e muovere le rappresentanze scelte tra i lavoratori.

A corollario di tutto si cerca di esercitare un ulteriore controllo sulla rappresentanza: laddove nei luoghi di lavoro si renda necessaria l’elezione della RSU, sia per il rinnovo che per il passaggio da RSA a RSU contemplato nell’accordo stesso, che potrà avvenire solo a discrezione dei sottoscrittori dell’accordo e sarà quindi facoltà degli stessi, secondo la convenienza della situazione, applicarlo azienda per azienda, con un vago impegno (e senza strumento per esigerlo in caso di inadempienza), per le RSU scadute, al rinnovo entro sei mesi:

Le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, nelle realtà in cui siano state o vengano costituite le RSU, si impegnano a non costituire RSA. In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente accordo. Le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell’intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi

 

Nella seconda parte dell’Accordo, dedicata alla “TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE”, si pongono le basi per giungere ad accordi che non potranno essere poi contestati o rimessi in discussione dai soggetti firmatari dell’intesa.

I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50%+1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice – le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contrattosaranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra descritta, costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti.

Il rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre l’applicazione degli accordi all’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa. Conseguentemente le Parti firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti.

I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con la presente intesa.

Quindi gli accordi e i contratti che vengono sottoscritti dal 50%+1 delle delegazioni ammesse alla trattativa e, dopo una consultazione con votazione a maggioranza semplice (non si parla esplicitamente di referendum) dai lavoratori, divengono “efficaci ed esigibili”. Per esigibilità viene inteso che le clausole di un contratto devono essere applicate e quindi chi lo sottoscrive è obbligato a rispettarle. Si fa notare da più parti che fino a quando i contratti contenevano l’estensione dei diritti dei lavoratori ed adeguati aumenti salariali le associazioni datoriali non hanno mai chiesto il contratto esigibile, mentre ora che riescono a introdurre precarietà e flessibilità viene pretesa l’esigibilità, con il subordinato consenso delle Organizzazioni Sindacali (finché erano contratti onerosi i datori di lavoro lasciavano più libertà nella speranza di rimettere tutto in ballo, ora che ottengono tutto pretendono, nero su bianco, che nulla possa essere contestato). Nel momento stesso in cui non si rispetti l’esigibilità vengono demandate ai contratti collettivi nazionali quelle che nell’accordo vengono chiamate “conseguenze” per chi fa l’indisciplinato, che altro non sono che la tipologia e l’entità delle sanzioni nei confronti di chi non rispetta l’esigibilità stessa. Viene così sancita l’impossibilità da parte di un organizzazione firmataria dell’intesa del 31 Maggio 2013 di poter contestare e contrastare i contratti e gli accordi che sono stati sottoscritti nei termini sopra descritti, anche se quell’organizzazione giudica negativamente quell’accordo. Al di là della falsa reciprocità del ‘tener fede ai patti’ (è sempre il rapporto di forza che ne determina gli esiti, prima, durante e dopo la firma), cosa implica questa pretesa? Le organizzazioni datoriali saranno sempre in grado di far valere la loro forza contrattuale (altrimenti chiudo, delocalizzo, perdiamo lavoro, non posso pagare gli stipendi, il costo del lavoro si è abbassato, etc.) potendo quindi esigere la rinegoziazione degli accordi, mentre le organizzazioni sindacali non lo saranno più (aumentata determinazione dei lavoratori, fine del periodo di ricatto di cui sopra, etc.) perché normativamente imbavagliate dall’accordo e dalle penali.

In definitiva: se una organizzazione sindacale voglia partecipare alle elezioni delle RSU (ammettendo di riuscire a farsi accettare le deleghe), per vedersi considerare validi i voti ricevuti e gli eventuali delegati eletti, deve per forza sottoscrivere l’accordo del 31 Maggio, ma in questo modo si mette nella posizione di non poter nuocere rispetto alla contestazione di contratti o accordi sottoscritti  nella trattativa.

E’ uno dei punti più controversi dell’intesa stessa, che ha già richiamato interventi da parte di giuristi e specialisti di diritto del lavoro, poiché viene limitato il diritto individuale di sciopero garantito dalla Costituzione, rispetto al quale le OOSS sono solo dei mediatori. Per superare questi limiti i sottoscrittori dell’accordo spingono per l’approvazione di una legge dello Stato che faccia propri i contenuti dell’accordo stesso, che renderebbe più difficile qualunque opposizione. Se l’accordo è incostituzionale, allora che sia la costituzione, tramite legge che la elude, ad adeguarsi.

L’accordo del 31 Maggio 2013 ancora una volta non affronta il problema della rappresentanza dal punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori, della democrazia sindacale e del rispetto della Costituzione ma cerca di mettere fuori gioco le organizzazioni sindacali di base e quelle realtà che nelle singole aziende, o nelle stesse organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo stesso, si trovino a contrastare le politiche di smantellamento dei diritti dei lavoratori e lo sviluppo di un mercato del lavoro governato dalla precarietà e dalla massima flessibilità. Solamente le lotte dei lavoratori che credono nella possibilità di una libera rappresentanza potranno cancellare questo accordo e riportare la democrazia sui luoghi di lavoro.

 

Il contesto mondiale, la disoccupazione, la minor disponibilità alle lotte, il legame con la politica che va a destra, molte sono le ragioni addotte a spiegare la mutazione del codice genetico del sindacato; cerchiamo di seguirne le tracce dentro l’accordo. La parte più nociva, il sindacato reso impotente nei confronti degli accordi, è di chiara ispirazione confindustriale (con il tentativo di recuperare Marchionne) almeno per l’interesse che avvantaggia. Questo sindacato aderisce perché costretto, perché non è in grado di ribaltare tali rapporti, perché recupera unità e somiglianza (al ribasso) dopo la fuga di CISL e UIL in Fiat, perché sta ai tavoli di trattativa con i titoli (di nomina aziendale) e gli atteggiamenti responsabili (imbelli) piuttosto che con la potenzialità del conflitto. E infatti di nomine si tratta: come controparte dell’accordo, Confindustria ripaga le OOSS investendole del titolo di intermediari unici venendo considerate le sole ammesse al tavolo, stringendo così l’imbuto della rappresentanza, rendendolo univoco e obbligatorio, con tutto ciò comporta in termini di servizi, finanziamenti, tessere, etc. Poste al bivio di una trattativa che non sanno contrastare le OOSS scelgono la via più comoda che, come ci si esprime oggi, le conforta di sostanziosi dividendi.

 

Perché tutti invocano il recepimento dell’Accordo in una legge?

Mentre con questo a destra si tenta di aggirare la costituzione, a sinistra si spera che il legislatore abbia più competenza e più pudore costituzionale (lo scippo del diritto di sciopero, un accordo per la legittimità rappresentativa redatto da quelli che finora l’hanno tenuta sotto chiave e naturalmente lo scrivono in proprio favore). Confindustria cerca di avvicinarsi alla volata degli eversori di destra (Marchionne, Della Valle) che hanno fatto strame del Contratto Collettivo. CISL e UIL sperano di imporre il loro modello, quello adottato nella cordata in Fiat. I commentatori in area FIOM hanno lodato l’accordo per il principio democratico che vi viene fissato: col 5% si deve essere convocati; dimostrando di badare al proprio interesse di poter rientrare al tavolo in Fiat prima che l’imbuto si stringa anche per loro ma fregandosene dell’effettiva democrazia dei consensi e della rappresentanza. E’ chiaro che una giusta legge sulla rappresentanza sia auspicabile, tra l’altro, per il fatto che non vi si possa fare dumping sottraendosi a quanto sottoscritto, ma quale parlamento la dovrebbe approvare? Quello delle larghe intese PDL-PD? E in quale di tutti questi passaggi i lavoratori avrebbero veramente avuto voce in capitolo?

CUB TRASPORTI TOSCANA