Cub Trasporti/SGB, lettera alla Commissione di Garanzia l.146 su violazioni aziendali in occasione degli scioperi lavoratori Mercitalia

SCARICA LA LETTERA

Spett.   Commissione di Garanzia l.146
p.c.   Mercitalia Rail
Oggetto: Violazioni aziendali in occasione degli scioperi CubTrasporti-SGB dei lavoratori Mercitalia Rail (05.05.2022-06.05.2022; 15.07.2022-16.07.2022).

Sono state raccolte segnalazioni da parte dei lavoratori circa la sostituzione di personale scioperante (nella fattispecie macchinisti) ad opera di Quadri intermedi, in questo caso particolare istruttori. I treni che riguardano le violazioni in oggetto -Mercitalia Rail Fast n. 65039 da Bologna Interporto a Marcianise Maddaloni Scalo (in occasione dello sciopero proclamato nelle date 05.05.2022-06.05.2022) e n. 57058 da Marcianise Maddaloni Scalo a Bologna Interporto (in occasione dello sciopero proclamato nelle date 15.07.2022- 16.07.2022)- sarebbero stati oggetto di sostituzione degli scioperanti con Quadri intermedi, creando quindi una continuità di sostituzioni in occasione degli scioperi con Quadri intermedi. Tali condotte aziendali hanno generato disorientamento tra i lavoratori aderenti allo sciopero, in quanto si verificato l’azzeramento dello stato di agitazione inteso come forma di rivendicazione di miglioramento delle condizioni di lavoro, aprendo di fatto la strada a una condotta antisindacale. Parimenti è stato indebolito il diritto di sciopero dei singoli lavoratori che lo hanno esercitato (“un diritto individuale, che può essere esercitato soltanto in forma collettiva. L’art. 40 della Costituzione riconosce il diritto di sciopero, ma nel contempo afferma che si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.”). All’uopo si ricorda che lo Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970), Titolo IV – Disposizioni varie e generali, obbliga il datore di lavoro a non porre in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero. La sostituzione di lavoratori con Quadri aziendali (personale con qualifica superiore) è già stata trattata con sentenze dove è stata accertata la condotta antisindacale delle aziende ferroviarie (Cass. N. 1684/2003; Cass. N. 23038/2010; Corte di Appello di Firenze sentenza 361/2013; Corte di Appello di Firenze sentenza 84/14 del 23/01/2014).
Come OO SS richiamiamo quindi la “Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali” a vigilare sulle condotte aziendali in occasione degli stati di agitazione e, nel contempo, ad esigere il rispetto delle norme vigenti, le quali non possono -chiaramente ed indubbiamente- esser fatte valere unicamente nei confronti delle Organizzazioni Sindacali proclamanti e/o lavoratori aderenti agli scioperi. Risulta infatti pacifico che i diritti delle OO SS e dei lavoratori devono trovare rispondenza nell’operato degli Organi di Vigilanza, quali enti di tutela di tutte le parti interessate, ed è opportuno evidenziare in tal senso che se le forzature delle norme da parte aziendale tradiscono la rappresentanza che i motivi dello sciopero hanno presso i lavoratori, dall’altra tali forzature vengono ancora messe più in luce a fronte della lente di ingrandimento a cui sono sottoposti i lavoratori in relazione al rispetto delle norme tanto minacciate e adoperate dai poteri datoriali e da quelli della sorveglianza della Commissione.
Le OO SS scriventi si riserveranno di intraprendere iniziative di carattere legale nel caso in cui si verificheranno nuovamente casi come questi segnalati nella presente comunicazione.

Cub Trasporti Nazionale
SGS Ferrovie

17/07/2022

You may also like...